1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi che hanno ad oggetto:
a) l'emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia di contrasto patrimoniale della criminalità di tipo mafioso, al fine di razionalizzare la legislazione in materia di aggressione dei patrimoni delle organizzazioni criminali, di sequestro, confisca, amministrazione e destinazione dei beni delle medesime organizzazioni, nel processo penale e nel procedimento di prevenzione, raccordandola alle previsioni della normativa emanata in materia dall'Unione europea, anche prevedendo l'adozione delle necessarie disposizioni attuative;
b) la previsione di disposizioni finalizzate a disciplinare l'esecuzione del sequestro su beni mobili, crediti, beni immobili, beni registrati, beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, azioni, quote sociali e strumenti finanziari dematerializzati, compresi i titoli del debito pubblico;
c) la modifica e il riordino della disciplina vigente in materia di custodia e di gestione dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali, espressamente favorendo la destinazione e il riutilizzo sociali di essi, nonché, esclusivamente nei casi eccezionali espressamente previsti da disposizioni di legge, la loro distruzione;
d) la previsione della disciplina degli effetti fiscali del sequestro;
e) l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, di seguito denominata «Agenzia nazionale», composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, della Direzione nazionale antimafia, del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, dei rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative in sede nazionale dell'associazionismo e della cooperazione sociali impegnate nella promozione della lotta sociale alla mafia e possibili destinatarie dei citati beni;
f) l'istituzione, presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo, su iniziativa del prefetto, di un'agenzia provinciale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, di seguito denominata «agenzia provinciale», presieduta del prefetto e composta dal questore, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, dal direttore dell'Agenzia del demanio, dal presidente della sezione per le misure di prevenzione del tribunale, dal procuratore distrettuale antimafia, dal presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti, da un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative in sede provinciale dell'associazionismo e della cooperazione sociali impegnate nella promozione della lotta sociale alla mafia e possibili destinatarie dei citati beni; è previsto che alle riunioni dell'agenzia provinciale possono partecipare i sindaci dei comuni interessati, individuati dal prefetto;
g) l'individuazione delle strutture organizzative dell'Agenzia nazionale e delle agenzie provinciali, in relazione ai compiti ad esse assegnati dalla legge;
h) l'attribuzione all'Agenzia nazionale dei seguenti compiti:
1) osservazione e analisi in merito alle attività e ai beni sequestrati o confiscati
2) indirizzo in ordine a compendi patrimoniali o aziendali che sono situati sul territorio di diverse province;
3) coordinamento delle attività delle agenzie provinciali e impulso in materia di assegnazione e di destinazione dei beni; valutazione delle proposte di distruzione di tali beni avanzate in sede provinciale al fine di indicare soluzioni alternative di destinazione socialmente utile;
4) programmazione su scala nazionale dell'inserimento dei beni confiscati, immobili e aziendali, all'interno delle politiche del sistema degli incentivi e dei piani di sviluppo economico e sociale del Paese, in particolare del Mezzogiorno d'Italia;
5) individuazione e pianificazione delle possibili forme di finanziamento dei progetti, su indicazione delle agenzie provinciali;
6) garanzia della piena funzionalità e operatività delle banche dati e degli strumenti informatici necessari per le finalità di cui al numero 1), assicurando anche tramite tali banche e strumenti la massima trasparenza delle procedure di assegnazione dei beni e la piena possibilità di accesso alle associazioni e ai soggetti interessati alla gestione di tali beni.